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Crocifisso, Ok dalla Cedu in Europa - by Orarel.com
La Grand Chambre ha assolto la presenza del crocifisso nelle scuole italiane dall’accusa di essere contro i diritti umani. Questo pronunciamento, unito alla recente sentenza della Cassazione contro il giudice Tosti, apre pagine di fiducia nel recupero del valore del cristianesimo, simboleggiato dalla croce, per il futuro dell’Europa.

Nel sito dell’Uaar (Unione atei agnostici razionalisti), i cui membri hanno promosso in Europa il ricorso, si leggono anche questi commenti dei simpatizzanti:

non ci rimangono che composite e creative bestemmie in faccia ai credenti, bestemmie che ovviamente non hanno nessun intento discriminatorio ma sono innegabilmente parte della cultura italiana. Bestemmie che oserei dire uniscono e non dividono. Bestemmie che sono simbolo di laicita’.

e un altro risponde: “Bestemmie che sono nostra libertà religiosa”.

La maggioranza dei commenti sono di delusione o riflessione polemica, ma proprio per questo spero che l’Uaar, se si vuole accreditare come movimento democratico, critichi queste posizioni offensive. Ora a un livello alto c’è stata una decisione importante, e non sarebbe male che chi in tutti questi anni ha sostenuto tesi di estremo laicismo potesse anche valutare di avere avuto torto.

Quello che mi aspetto ora da parte del governo, dopo le splendide sentenze del Consiglio di stato n. 56 del 2006, del Tar n. 1110 del 2005 e ora questa della CEDU, di fare chiarezza e richiedere l’esposizione del crocifisso in tutti i luoghi in cui non c’è più, per disattenzione o per posizioni laiciste. Forse non sarebbe davvero male che si facesse una nuova legge che superi le norme ancora in vigore degli anni 20 del ‘900. Una legge chiara che espliciti il valore culturale del simbolo e la sua importanza per la formazione delle nuove generazioni.

Riporto un passaggio splendido della sentenza del Consiglio di stato:

È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un “simbolo religiosoâ€, in quanto mira a sollecitare l’adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.

In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laicoâ€, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali†e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l’autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell’ordine temporale rispetto all’ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica “laicitàâ€, confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall’ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere “laicamente†sanciti per tutti, indipendentemente dall’appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.

Niguri

Bella

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