Esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie - n.
3-00603
Stenografico Aula in corso di seduta
Seduta n. 105 del 7/2/2007
PRESIDENTE. L'onorevole Turco ha facoltà
di illustrare la sua interrogazione n. 3-00603 (vedi l'allegato
A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 10), per
un minuto.
MAURIZIO TURCO. Signor Presidente, signor
ministro, è tuttora applicata la circolare del 1926,
emanata durante il periodo fascista dal ministro Rocco,
che obbliga ad esporre i crocifissi nelle aule giudiziarie.
Come lei sa, sia la Cassazione, sia il Consiglio superiore
della magistratura affermano che questa circolare è
illegittima. Le chiedo, pertanto, per quali ragioni l'amministrazione
non la revochi.
Le domando, inoltre, per quale motivo il suo Ministero non
abbia accolto la richiesta avanzata dal giudice di Camerino,
Luigi Tosti, di esporre anche la menorah ebraica, imponendogli
il crocifisso e discriminandolo di fatto, quindi, sotto
il profilo religioso.
PRESIDENTE. Il ministro della giustizia,
Clemente Mastella, ha facoltà di rispondere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia.
Signor Presidente, in premessa devo dire all'onorevole Turco
che, effettivamente, l'unica fonte normativa che prevede
l'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie - nelle
aule d'udienza sopra il banco dei giudici, secondo la nostra
antica tradizione - è la circolare del ministro di
grazia e giustizia del 29 maggio 1926. Si tratta, come rilevato
dalla Corte di cassazione con ordinanza 18 novembre 2005,
di una norma interna emanata dall'autorità competente
e diretta agli uffici giudiziari per disciplinare l'insieme
dei servizi relativi alla giustizia.
Mi pare opportuno richiamare, inoltre, la nota del 5 ottobre
1984, con la quale il ministro dell'interno ha affermato
che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano e che il crocifisso è
il simbolo di questa nostra civiltà, nonché
il segno della nostra cultura umanistica e della nostra
coscienza etica.
Nella sentenza della Cassazione n. 439 del 2000, tuttavia,
si sostiene che la rimozione del crocifisso nei luoghi adibiti
a seggio elettorale appare coerente con i principi costituzionali
in tema di laicità.
Sulla stessa linea si è posta, come ella ricorda,
l'ordinanza del 2006 della sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura, la quale peraltro, nel disporre
la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio
del dottor Luigi Tosti, ritenne ingiustificato il suo rifiuto
di tenere udienza per un lungo periodo di tempo.
Voglio sottolineare, peraltro, che nella stessa ordinanza
fu dichiarata manifestamente infondata la richiesta del
dottor Tosti diretta ad ottenere l'esposizione, nelle aule
giudiziarie, della menorah, simbolo della religione ebraica.
Ciò premesso, ritengo che l'attuale quadro giurisprudenziale
consenta, comunque, di considerare tuttora legittima - e
sottolineo: tuttora legittima - l'esposizione del crocifisso
nelle aule giudiziarie. Il concetto di laicità, così
come definito dalla sentenza della Cassazione, non è
infatti, a mio avviso, definitivamente convincente, posto
che laicità non significa rinnegare od abbandonare
le proprie radici storico-religiose; invero, quella sentenza
sollevò, tra autorevoli commentatori, un ampio dibattito
sulla nozione di laicità.
Più di recente, infatti, il Consiglio di Stato, con
la sentenza n. 556 del 13 gennaio 2006, si è discostato
dalla nozione di laicità fornita dalla Suprema corte,
ritenendo invece il crocifisso un simbolo idoneo ad esprimere
l'elevato fondamento dei valori civili che sono, poi, i
valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento
dello Stato.
A parere del Consiglio di Stato, il crocifisso non deve
essere rimosso dalle aule scolastiche non perché
sia un oggetto di culto, ma per la ragione che è
un simbolo idoneo ad esprimere valori quali la tolleranza,
il rispetto reciproco, la valorizzazione della persona,
la solidarietà umana ed il rifiuto di ogni discriminazione.
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto, con una decisione
che mi sembra francamente convincente e di cui condivido
le motivazioni, che laicità dello Stato non sia in
alcun modo intaccata dall'esposizione del crocifisso.
Per queste ragioni, in definitiva, ritengo che il crocifisso
possa continuare ad essere esposto nelle nostre aule giudiziarie
quale alto simbolo della nostra tradizione e dei nostri
valori civili e culturali, nonché espressione di
rispetto per l'altro, di amore per la persona e di profonda
solidarietà umana.
PRESIDENTE. L'onorevole Turco ha facoltà
di replicare per due minuti.
MAURIZIO TURCO. Grazie, signor Presidente.
Signor ministro, sono stato educato a ritenere che il sacro
ha un luogo ed il profano un altro: i simboli sacri dovrebbero
stare, di solito, nei luoghi sacri. Con una battuta, in
considerazione dello stato attuale della giustizia, direi
che le nostre aule giudiziarie sono, anche dal punto di
vista della sacralità delle istituzioni democratiche,
un luogo profano...
Ciò premesso, come afferma il CSM, è pacifico
che la circolare del ministro della giustizia del 1926 è
un atto amministrativo generale privo di fondamento normativo
e, quindi, contrastante con il principio di legalità
dell'azione amministrativa: signor ministro, non lo dico
io, ma il Consiglio superiore della magistratura, che si
basa proprio sulla nota del Ministero dell'interno del 5
ottobre 1984 (citata anche in una sentenza della Corte di
cassazione del 2000).
Per quanto riguarda il principio di laicità, è
stato affermato più volte dalla Corte costituzionale
che, a seguito degli accordi con la Santa Sede del 1985,
il principio di laicità fa parte del nostro ordinamento.
Inoltre, alcune sentenze affermano che, nella materia religiosa,
da un lato, lo Stato deve essere equidistante, imparziale
e neutrale e, dall'altro, che l'ordine delle questioni religiose
e quello delle questioni civili debbono rimanere separati.
Non vorrei, signor ministro, che tutto si riducesse ad una
questione di maggioranza sotto il profilo delle convinzioni
religiose: se dovessero cambiare le convinzioni religiose
della maggioranza dei cittadini di questo paese, dovremmo
cambiare simboli? Per noi, signor ministro, l'unico simbolo
delle istituzioni è quello che è stampato
sul foglio che le sto mostrando (Espone un foglio sul quale
è riprodotto l'emblema della Repubblica italiana):
la rappresentazione simbolica della Repubblica italiana
e dello Stato democratico, che ha una sua «religiosità»,
consacrata nei lavori dell'Assemblea costituente...
PRESIDENTE. La invito a concludere.
MAURIZIO TURCO. ...non può essere
soppresso o soppiantato da altri simboli.
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