Comitato Nazionale
di Bioetica
Parere
del Comitato |
Allegato
A |
Alegato B
PARERE DEL COMITATO NAZIONALE
PER LA BIOETICA
SU RICERCHE UTILIZZANTI EMBRIONI UMANI
E CELLULE STAMINALI
ALLEGATO
B
MOZIONE PRESENTATA DAL PROF. FRANCESCO DONATO BUSNELLI
NELLA SEDUTA PLENARIA DELL’11 APRILE 2003
1. In relazione all’avvio del VI Programma Quadro
di Ricerca dell’U.E. il Ministro Moratti ha
richiesto al CNB se sia eticamente lecito:
a) svolgere sul territorio nazionale ricerche utilizzanti
embrioni umani anche soprannumerari che ne determinino
la distruzione;
b) svolgere ricerche utilizzanti cellule staminali
derivate da embrioni umani prodotte in data successiva
all’avvio del VI Programma Quadro di Ricerca
dell’Unione Europea;
c) produrre cellule staminali derivate da embrioni
umani anche soprannumerari;
2. Ricordando che in sede di redazione del documento
su Identità e statuto dell’embrione umano
(del 27 giugno 1996) questo Comitato “è
pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale
di trattare l’embrione umano, sin dalla fecondazione,
secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono
adottare nei confronti degli individui umani a cui
si attribuisce comunemente la caratteristica di persone,
e ciò a prescindere dal fatto che all’embrione
venga attribuita sin dall’inizio con certezza
la caratteristica di persona nel senso tecnicamente
filosofico”;
3. Ricordando altresì che in sede di redazione
del Parere su La clonazione come problema bioetico
(del 21 marzo 1997) questo Comitato ha avuto modo
di ribadire, nell’esprimere una “condanna
etica” della clonazione di individui umani,
“il diritto di ciascun essere umano alla propria
dignità”;
4. Considerando che la “Carta di Nizza”
(“Progetto di Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea” del 28 settembre
2000) esordisce affermando nei termini più
ampi e indifferenziati che “la dignità
umana è inviolabile “ (art. 1), specificando
poi, sempre in termini generali e categorici, che
“ciascuno (everyone) ha diritto alla vita”
(art. 2, comma 1);
5. Prendendo atto del divieto di “costituzione
di embrioni umani a fini di ricerca” stabilito
dalla “Convenzione sui diritti dell’uomo
e della biomedicina” (c.d. Convenzione di Oviedo
del 4 aprile 1997), ferma restando comunque l’imprescindibile
esigenza di assicurare “una protezione adeguata
all’embrione” qualora una legge nazionale
consenta “la ricerca su embrioni in vitro formati
con fini riproduttivi” (art. 18);
6. Considerando, conclusivamente, che i documenti
di natura bioetica e di natura normativa (o, comunque,
giuridica) fin qui menzionati offrono un quadro d’insieme
relativamente coerente e non possono essere ragionevolmente
disattesi in sede di risposta ai quesiti de quibus,
il Comitato Nazionale per
la Bioetica,
con l’intento di superare per quanto possibile
le divergenze radicali espresse al suo interno al
fine di corrispondere alle aspettative del Ministro
richiedente, formula le seguenti risposte:
quanto al quesito sub a): si propende,
allo stato, per la negazione di un principio generale
di liceità etica della ricerca utilizzante
embrioni umani anche soprannumerari che ne determini
la distruzione. La possibilità di riscontrare
un’area eccezionale di liceità etica
limitata a ricerche su embrioni soprannumerari dipenderà
dalla verifica di una serie di fattori non ancora
compiutamente definiti – l’accertata inadeguatezza
dell’“obiettivo ottimale di ‘riprogrammare’
cellule mature”: una documentata concretezza
della prospettiva di applicazioni terapeutiche innovative
di straordinaria importanza da valutarsi caso per
caso; l’individuazione di criteri di accertamento
della ragionevole impossibilità di impianto
dell’embrione – e dalla conseguente introduzione
di una legge che stabilisca preventivamente presupposti
e condizioni tali da giustificarne la legittimità
costituzionale alla stregue dell’imprescindibile
bilanciamento tra il valore individuale dell’embrione,
anche soprannumerario, e il valore sociale della tutela
della salute come “interesse della collettività”
(art. 32 Cost.);
quanto al quesito sub b): si propende
per una risposta negativa, in quanto la delimitazione
temporale prospettata appare allo stesso tempo ingiustificatamente
restrittiva e arbitrariamente generalizzante. Ingiustificata
risulta la discriminazione tra condotte omogenee sotto
il profilo di un giudizio etico; eticamente illecita,
per le ragioni esposte in risposta al precedente quesito,
sarebbe una “liberalizzazione” delle ricerche
afferenti a un periodo temporale definito, secondo
una logica “politica” arieggiante alla
tecnica del condono;
quanto al quesito sub c): il verbo
“produrre” getta una luce di ambiguità
sul quesito. Se, verosimilmente, si vuol fare riferimento
a una “produzione” che si distingue dalla
“ricerca” – alla quale si riferiscono
in modo generale i precedenti quesiti – la risposta
sarebbe negativa, specie se la produzione, non ulteriormente
definita, dovesse estendersi a iniziative onerose,
andando così a urtare contro il divieto di
profitto sancito dall’art. 21 della Convenzione
di Oviedo, secondo cui, com’è noto, “il
corpo umano e le sue parti non possono essere, in
quanto tali, fonte di profitto”. Se, invece,
la “produzione” evocata dal quesito dovesse,
meno verosimilmente, essere intesa come mera modalità
della ricerca (in senso generale), allora il quesito
diverrebbe superfluo, dovendosi considerare ricompreso
nei quesiti precedenti.
7. Hanno espresso voto favorevole a questo testo
i seguenti membri del C.N.B.: Francesco Donato Busnelli,
Isabella Maria Coghi, Luigi De Carli, Simonetta Matone,
Stefano Racheli.
|