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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 20 settembre
1996 sulla "Tutela del diritti umani e della dignità
dell'essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche"
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
n. C 320 del 28 ottobre 1996)
Il Parlamento europeo,
viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e
giuridici della manipolazione genetica (1) e sulla fecondazione
artificiale in vivo e in vitro (2);visto il progetto di Convenzione
del Consiglio d'Europa sulla tutela dei diritti dell'uomo e della
dignità dell'essere umano in relazione alle applicazioni
biologiche e mediche (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina)
(3);visto il parere espresso dall'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa nel febbraio 1995 (4):
A. considerando che nel suo parere 2/94 la Corte di giustizia delle
Comunità europee ha stabilito che nessuna delle disposizioni
del trattato conferisce in via generale alle istituzioni comunitarie
la competenza per adottare disposizioni concernenti i diritti umani
o concludere convenzioni internazionali in materia;B. considerando
che i lavori del comitato incaricato della redazione si sono conclusi
nel giugno 1996 e che il Parlamento europeo, se intende pronunciarsi
in materia, deve farlo ora;C. considerando che il comitato incaricato
della redazione ha fra l'altro incontrato difficoltà nel
formulare le disposizioni sulla liceità della ricerca su
soggetti incapaci di esprimere il proprio consenso e che a tale
proposito é necessario escludere qualsiasi possibilità
di abuso; D. consapevole che il problema della liceità della
ricerca sugli embrioni e quello degli interventi sulla catena germinale
sono strettamente correlati fra loro e che la messa a punto di tali
interventi richiederebbe esperimenti su un numero estremamente elevato
di embrioni;E. convinto che detti interventi debbano essere respinti
e vietati poiché non é tecnicamente possibile controllare
le loro ripercussioni nel lungo periodo, non esiste la possibilità
di ottenere il consenso delle future generazioni interessate ed
essi spalancherebbero definitivamente la porta all'eugenetica e
alla mercificazione dell'essere umano:1. si richiama al parere espresso
dalla Corte di giustizia il 28 marzo 1996; invita la Commissione,
in quanto guardiana dei trattati, a prendere posizione sulla possibilità
che la Comunità aderisca alla Convenzione in base ai trattati
vigenti; qualora tale adesione non fosse possibile, invita la Conferenza
intergovernativa a occuparsi del problema e a esaminare, se necessario,
quali siano le modifiche da apportare al trattato per rendere possibile
l'adesione stessa;
2. reputa indispensabile fissare, nel settore della biologia, della
biotecnologia e della medicina, regole etiche fondate sul rispetto
della dignità umana 3. ritiene necessario seguire criticamente
i lavori del comitato direttivo, accanto all'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa e ai parlamenti nazionali in qualità
di rappresentante dei popoli dell'Unione e tenuto conto del ruolo
svolto dalla nostra istituzione nell'assegnazione degli stanziamenti
per la ricerca;4. richiama l'attenzione sul fatto che l'impostazione
del progetto attuale é quella di una regolamentazione quadro
che dovrà essere integrata da protocolli per sviluppare ulteriormente
nei singoli settori i princípi contenuti nella Convenzione;
ricorda a questo proposito le 62 richieste avanzante con le succitate
risoluzioni del 16 marzo 1989;5. si rammarica che originariamente
non sia stato previsto né avviato alcun dibattito pubblico
dal Consiglio d'Europa nonostante siano in fase di elaborazione
importanti argomenti etici con grandi ripercussioni per il futuro;
quindi l'opinione pubblica ne avrebbe dovuto essere ben informata
fin dall'inizio; 6. adotta la seguente posizione sulle principali
questioni sollevate dal progetto di convenzione, nella forma in
cui si presenta attualmente, e chiede alla Commissione di tenere
conto dei seguenti elementi: la ricerca medica effettuata su una
persona incapace di dare il proprio consenso non dovrebbe essere
autorizzata che in circostanze eccezionali, a patto che il rappresentante
legale di tale persona abbia dato il proprio accordo liberamente
e in cognizione di causa, senza pregiudizio per le ulteriori garanzie
giuridiche, che l'intervento in questione sia strettamente connesso
con la malattia dell'interessato, che la ricerca in questione non
possa essere effettuata su persone capaci di dare il proprio consenso
e che sia di natura tale da produrre risultati direttamente benefici
per la salute dell'interessato;la dignità dell'essere umano
é indivisibile; non puó esservi alcun regime descriminatorio
applicabile ai portatori di handicap; si potrà legiferare
unicamente sulle decisioni da adottarsi, in conformità dei
criteri applicabili alle persone capaci di dare il proprio consenso,
in luogo delle persone a ció incapaci;il commercio di embrioni
umani, di feti e di tessuti fetali deve essere vietato per legge
senza alcuna eccezione;la ricerca distruttiva dell'embrione umano
e la produzione di embrioni umani a fini di ricerca devono essere
vietate;in caso di fecondazione artificiale deve essere vietato
l'impianto nella donna di piú di tre embrioni nel corso di
un ciclo; la conservazione criogenica di embrioni non deve essere
autorizzata se non, a titolo eccezionale e per ragioni mediche,
nel caso in cui l'impianto previsto non possa essere realizzato
nel corso del ciclo;la crioconservazione successivamente al completamento
del trattamento di fertilizzazione deve essere vietata;la convenzione
deve stabilire senza ambiguità che gli interventi sul genoma
umano volti a modificare o che modificano la linea germinale devono
essere vietati dalla legge e si propone di formulare un articolo
del progetto di Convenzione nel modo seguente: "La manipolazione
del genoma umano a fini di prevenzione, di terapia o di diagnostica,
puó essere intrapresa solo nella misura in cui é garantito
che essa non modificherà la linea germinale (non é
vietata la cura del tumore alle gonadi mediante radioterapia o chemioterapia);
é essenziale vietare qualunque trasmissione di risultati
di test genetici ad altre persone o istituzioni, salvo in caso di
richiesta giudiziaria o previo esplicito accordo da parte dell'interessato;deve
essere vietata qualsiasi trasmissione dei risultati di esperimenti
genetici ad altre persone o istituzioni (per esempio compagnie di
assicurazione o datori di lavoro), tranne che su disposizione delle
autorità giudiziarie; a tale proposito occorre limitare la
portata degli articoli 10, 11, 12 e 13 mediante chiare disposizioni
concernenti i diritti del singolo all'assoluta tutela di tutti i
dati concernenti la sua identità genetica e le sue caratteristiche
genetiche;la convenzione deve comportare disposizioni precise che
garantiscano l'impossibilità di acquistare, vendere o trattare
in ogni altro modo come un bene commercializzabile alcun organo
o tessuto umano vivente; la realizzazione di test volti a prevedere
l'apparizione di malattie genetiche o che consentano di identificare
delle predisposizioni genetiche a tali malattie o a tali malformazioni
non deve essere autorizzata se non nei casi nei quali sia in gioco
la vita del paziente e un trattamento efficace o una prevenzione
sia attualmente praticabile; qualunque futuro test in grado di prevedere
caratteristiche comportamentali deve essere espressamente vietato
per legge; deve essere vietata ogni discriminazione o selezione
tramite test genetici da parte di assicuratori o datori di lavoro;deve
essere vietata qualsiasi pressione o limitazione al diritto dei
genitori di accettare figli handicappati;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione
alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa,
all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai governi degli
Stati membri.
(1) Gazzetta Ufficiale C 96 del 17 aprile 1989, pag. 165.
(2) Gazzetta Ufficiale C 96 del 17 aprile 1989, pag. 171.
(3) Nella versione del "comitato direttivo sulla bioetica"
(CDBI) del 6 giugno 1996.
(4) Processo verbale della 6º seduta, 2 febbraio 1995, AS (1995)
CRG.
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 16 MARZO 1989 SUI PROBLEMI ETICI
E GIURIDICI DELLA MANIPOLAZIONE GENETICA
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
n. C 96/116 del 17 aprile 1989)
Il Parlamento europeo,
viste le proposte di risoluzione di cui ai docc. 2-420/84, 2-596/84,
2-630/84, 2-638/84, 2-715/84, B2-148/86, B2-1665/85, B2-534/86,
B2-619/86, B2-704/86, B2-989/86 e B2-72/88;in relazione all'offerta
del Presidente della Commissione in merito al diritto di iniziativa
formulata dinnanzi al Parlamento europeo il 15 gennaio 1985 (1);
visti i risultati delle audizioni effettuate dalla commissione giuridica
e per i diritti dei cittadini dal 27 al 29 novembre 1985 e dal 19
al 21 marzo 1986; visti i lavori preliminari compiuti nel settore
della biotecnologia soprattutto mediante la relazione Viehoff (2);
vista la proposta della Commissione per un programma specifico di
ricerca nel settore sanitario "Medicina predittiva" -
analisi del genoma umano (COM(88) 424 def. - SYN 146) (3); visti
la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
e i pareri della commissione per la protezione dell'ambiente, la
sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione
per i diritti della donna e della commissione politica (doc. A2-327/88):
A. considerando i progressi compiuti negli ultimi anni dalla scienza
e dalla ricerca nel settore dell'ingegneria genetica e gli ulteriori
passi avanti che si prevedono per il futuro;B. visti i risultati
della ricerca e la loro applicazione nel settore della lotta contro
la sterilità nell'essere umano;C. consapevole che già
oggi l'ingegneria genetica incide notevolmente sulla vita sociale;
D. considerando in particolare che dall'analisi dei genomi possono
derivare da una parte la possibilità di migliorare la diagnostica,
la prevenzione e la terapia, dall'altra il rischio di fissare obblighi
eugenetici preventivi, di ricorrere ad analisi genetiche quale strumento
di controllo sociale e di esclusione di interi strati della popolazione,
di selezionare embrioni e feti sulla base di caratteristiche esclusivamente
genetiche, di provocare sostanziali alterazioni per la nostra convivenza
sociale; E. considerando che non esistono metodi scientifici affidabili
per valutare le conseguenze a medio e lungo termine della liberazione
nell'ambiente, fondamentalmente irreversibile, di organismi geneticamente
manipolati;
F. preoccupato in quanto alcuni esperimenti comportano la liberazione
di tali organismi;G. considerando che le necessarie misure legislative
devono tener conto della dignità e dell'autodeterminazione
della donna;
H. considerando che il problema dell'aborto si differenzia dalle
questioni trattate nella presente risoluzione e che nessuno puó
fare riferimento a quanto illustrato nella presente sede nella discussione
in merito all'aborto,
in merito al metodo:
1. si dichiara intenzionato a indagare e valutare concretamente
già allo stadio della ricerca e dello sviluppo i problemi
sociali, economici, ecologici, sanitari, etici e giuridici dei nuovi
sviluppi nel settore della biotecnologia; in tale contesto vanno
inseriti anche i possibili effetti collaterali (sociali) inopportuni
e non voluti; 2. invita la Commissione ad aderire alle sue valutazioni
etiche e giuridiche e a presentare proposte adeguate in merito ad
atti normativi comunitari relativi alla sua sfera di competenza;3.
chiede ai governi e ai parlamenti degli Stati membri di avviare
le iniziative adeguate nei loro settori di competenza e si attende
che si adoperino parallelamente in tal senso nell'ambito delle organizzazioni
internazionali di cui fanno parte; 4. invita l'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa e il suo Comitato dei Ministri ad agire di
conseguenza;5. decide a tal fine di prendere l'iniziativa di costituire
una commissione su base internazionale e pluralistica per la valutazione
etica, sociale e politica dei risultati della ricerca relativa al
genoma umano e delle sue possibili applicazioni: a) elaborare un
quadro riassuntivo dei programmi, obiettivi e risultati della ricerca
connessa al genoma umano e metterlo a disposizione dell'opinione
pubblica e delle istanze decisionali politiche; b) emettere pareri
su tali programmi di ricerca e, nella misura in cui saranno sostenute
dalla Comunità europea, seguirne gli sviluppi e controllarne
l'applicazione;c) elaborare princípi sul trattamento da riservare
ai risultati dell'analisi genetica sull'essere umano e discuterne
pubblicamente;d) promuovere e organizzare conferenze internazionali
e altre forme di scambi permanenti di informazioni e opinioni su
tale tema con l'obiettivo di pervenire ad accordi a livello mondiale
e a princípi etici sul trattamento da riservare alle conoscenze
derivanti dall'analisi del genoma umano;e) sostenere le decisioni
su tale tema del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio
mediante informazioni e pareri e un'adeguata informazione e partecipazione
dell'opinione pubblica;la commissione dovrebbe essere composta di
membri del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali degli Stati
membri, di rappresentanti di organizzazioni che sostengono gli interessi
di gruppi particolarmente coinvolti (donne, lavoratori, consumatori,
handicappati, addetti settore sanitario, eccetera) e di esperti;
6. auspica che tale commissione sia dotata delle risorse necessarie
che le consentano di disporre di un segretariato indipendente dalle
altre istituzioni, di riunirsi regolarmente e in particolare di
finanziare il necessario lavoro scientifico di base;
in merito al contesto giuridico:
7. ribadisce la libertà di fondo della scienza e della ricerca;8.
considera che la responsabilità della società nel
suo insieme per quanto riguarda l'operato dei ricercatori e della
ricerca si esprima sul piano giuridico nelle limitazioni della libertà
della scienza e della ricerca risultanti in particolare dai diritti
dei terzi e delle società da essi costituite;9. riconosce
tra i diritti che determinano tali limitazioni soprattutto la dignità
dell'individuo e della collettività costituita dagli individui;10.
ritiene che la definizione di tali confini sia un compito irrinunciabile
dei legislatori; 11. ritiene che il ruolo dei comitati etici e delle
sedi competenti in materia di diritto professionale sia esclusivamente
quello della elaborazione concreta delle norme fornite dai legislatori;
in merito all'analisi del genomo in generale:
12. considera premesse indispensabili per il ricorso alle analisi
genetiche che:
a) queste ultime nonché le consulenze relative siano volte
esclusivamente al benessere degli interessati, si basino solamente
sul principio del volontariato e i risultati di un'analisi vengano
comunicati agli interessati su loro richiesta; ció vuol dire
anche che un medico non ha il diritto di informare membri della
famiglia degli interessati senza l'autorizzazione di questi ultimi;b)
esse non vengano mai utilizzate con l'obiettivo scientificamente
discutibile e politicamente inaccettabile di un "miglioramento
positivo" del pool genetico della popolazione, di una selezione
negativa di caratteristiche genetiche indesiderate o della fissazione
di "norme genetiche"; c) il principio dell'autodeterminazione
individuale del soggetto sottoposto ad analisi abbia priorità
assoluta rispetto ai condizionamenti di carattere economico dei
sistemi sanitari, in quanto ogni singolo individuo ha il diritto
inalienabile di conoscere o di non conoscere i propri geni;d) l'elaborazione
di schede genetiche individuali deve essere eseguita da un medico;
va vietata la trasmissione, raccolta, archiviazione e valutazione
dei dati genetici da parte di autorità statali e di organizzazioni
private;e) la messa a punto di strategie genetiche per la soluzione
di problemi sociali venga evitata, in quanto ció minerebbe
la nostra capacità di considerare la vita umana come un complesso
insieme di fattori che non potrà mai essere compreso completamente
applicando un solo metodo scientifico; f) le conoscenze ottenute
dall'analisi genetica siano assolutamente attendibili e consentano
di esprimersi chiaramente su fatti medici definiti e precisi la
cui conoscenza giova all'interessato specificamente sotto il profilo
sanitario;
in merito all'analisi genomica sui lavoratori:
13. rileva che la selezione volta a escludere i lavoratori soggettivamente
meno resistenti non puó rappresentare in nessun caso un'alternativa
al risanamento dell'ambiente sul luogo di lavoro;14. chiede di vietare
in forma giuridicamente vincolante la selezione dei lavoratori sulla
base di criteri genetici;15. chiede di vietare in via di principio
le analisi genetiche per le visite mediche in serie;16. chiede che
gli esami genetici sui lavoratori, nell'ambito della medicina del
lavoro, non siano effettuati prima della loro assunzione e possano
essere eseguiti da un medico scelto dall'interessato ma non da un
medico aziendale solo su base volontaria e in relazione allo stato
di salute del momento nonché agli eventuali rischi connessi
all'impiego in un determinato posto di lavoro; i risultati possono
essere comunicati solo agli interessati e un'eventuale trasmissione
é a loro esclusiva discrezione; eventuali violazioni delle
restrizioni previste per il diritto di ottenere informazioni vengono
punite con sanzioni penali;17. ribadisce il diritto dei lavoratori
interessati a essere informati esaustivamente e consultati sulle
analisi proposte e sul significato degli eventuali risultati prima
che si proceda a tali esami e a rifiutare di essere sottoposti ad
analisi genetiche in qualsiasi momento, senza indicazione dei motivi
e senza che ció possa comportare conseguenze positive o negative;18.
chiede che i dati genetici relativi ai lavoratori non possano essere
registrati e che siano protetti dall'abuso da parte di terzi mediante
norme specifiche;
in merito all'analisi genomica nel campo delle assicurazioni:
19. stabilisce che le assicurazioni non hanno alcun diritto di chiedere,
prima o dopo la stipulazione di un contratto assicurativo, l'esecuzione
di analisi genetiche, né la comunicazione dei risultati relati
vi ad analisi genetiche già effettuate e che le analisi genetiche
non devono diventare una condizione preliminare nella stipulazione
di un contratto assicurativo;20. ritiene che gli assicuratori non
possano pretendere di essere informati sui dati genetici a conoscenza
dell'assicurato;
in merito all'analisi genomica nei procedimenti penali:
21. chiede che le analisi genetiche possano essere richieste nei
procedimenti penali solo in via eccezionale e - esclusivamente su
decisione del giudice - in settori specificamente delimitati; in
tale contesto si puó ricorrere solo a quelle parti di un'analisi
genomica che siano importanti nella fattispecie e non consentano
di trarre conclusioni sulle informazioni genetiche nel loro insieme;
in merito alla terapia genetica applicata alle cellule somatiche:
22. ritiene che il trasferimento di geni delle cellule somatiche
umane rappresenti una forma di terapia in via di principio accettabile
che presuppone un'accurata informazione dell'interessato nonché
l'autorizzazione da parte di quest'ultimo;23. riconosce quale ulteriore
premessa una severa verifica vale a dire una ponderazione dei vantaggi
e dei rischi, da cui risulti che i princípi scientifici alla
base di un trasferimento di geni siano cosí avanzati da poter
consentire un intervento terapeutico; 24. si attende l'elaborazione
di un catalogo chiaro e disciplinato giuridicamente delle malattie
ereditarie per cui si possa eventualmente ricorrere a questa forma
di terapia, catalogo che verrà rivisto periodicamente conformemente
ai progressi della scienza medica; 5. caldeggia un riesame dei concetti
di malattia e di malattia ereditaria per evitare il rischio che
semplici deviazioni dalla normalità genetica vengano definite
a livello medico quali malattie o tare ereditarie;26. ribadisce
che la terapia genetica puó essere effettuata solo in centri
riconosciuti e da personale qualificato;
in merito agli interventi di ingegneria genetica sulla catena germinale
dell'uomo:
27. chiede un divieto categorico di tutti gli esperimenti volti
a modificare arbitrariamente il programma genetico degli esseri
umani;28. chiede sanzioni penali contro qualsiasi trasferimento
di geni nei gameti umani;
29. si attende una definizione dello status giuridico dell'embrione
umano che garantisca la salvaguardia precisa dell'identità
genetica;30. ritiene anche che una modificazione parziale del patrimonio
ereditario rappresenti una falsificazione dell'identità dell'uomo,
inammissibile e ingiustificabile in quanto si tratta di un bene
giuridico altamente personale;
in merito alla ricerca su embrioni:
31. ricorda che anche lo zigote deve essere protetto e che pertanto
non lo si puó utilizzare indiscriminatamente per esperimenti;
é del parere che non sia sufficiente una regolamentazione
del problema mediante direttive specifiche a livello medico;32.
chiede di definire in modo giuridicamente vincolante i possibili
settori di applicazione della ricerca, della diagnostica e delle
terapie, particolarmente anche prenatali, in modo che gli interventi
sugli embrioni umani vivi ovvero sui feti o esperimenti su di essi
siano giustificati solo se presentano un'utilità diretta,
non altrimenti realizzabile, per il benessere del bambino in questione
e della madre e rispettano l'integrità fisica e psichica
della donna in questione;33. chiede che uno screening del neonato
si possa effettuare solo in relazione a malattie curabili e sulla
base del volontariato e che il rifiuto a ricorrervi non comporti
svantaggi di nessun tipo;34. chiede di vietare per legge la trasmissione
di tali dati;35. ritiene consentito l'impiego a scopi diagnostici
di embrioni ovvero feti morti solo qualora esista una giustificazione
riconosciuta; 36. chiede di vietare, prevedendo sanzioni penali,
il mantenimento in vita degli embrioni umani in modo artificiale
al fine di poter prelevare tessuti ad organi al momento opportuno;
37. chiede che gli embrioni umani morti vengano utilizzati a scopi
terapeutici o scientifici solo negli stessi casi in cui si farebbe
ricorso a un cadavere umano;
in merito all'impiego di embrioni a fini commerciali e industriali:
38. chiede che qualsiasi impiego commerciale o industriale di embrioni
o feti venga punito con sanzioni penali da applicare anche alla
creazione di embrioni fecondati in vitro a tal fine e all'importazione
di embrioni o feti da paesi terzi;
in merito al congelamento:
39. é favorevole a che gli embrioni umani vengano congelati
solo per un periodo di tempo limitato e per l'impianto ai fini di
una gravidanza in una donna alla quale erano stati prelevati ovuli
a tale scopo;
40. chiede che sia vietato, prevedendo sanzioni penali, il commercio
di embrioni congelati a fini scientifici, industriali o commerciali;
in merito alla clonazione:
41. ritiene che un divieto a livello giuridico costituisca la sola
reazione possibile alla possibilità della creazione di esseri
umani mediante cloni, cosí come per quanto concerne tutti
gli esperimenti che hanno come scopo la clonazione di esseri umani;
in merito alla produzione di chimere e di ibridi:
42. chiede un divieto giuridico per quanto riguarda:
la produzione di embrioni ibridi con diverse informazioni genetiche
mediante l'impiego di DNA umano ai fini della costituzione di un
fascio di cellule in grado di svilupparsi;la fecondazione di un
ovulo umano con gli spermatozoi di un animale oppure la fecondazione
di un ovulo animale con gli spermatozoi di un uomo al fine della
costituzione di un fascio di cellule in grado di svilupparsi;l'impianto
in una donna dei fasci di cellule ovvero degli embrioni summenzionati;
tutti gli esperimenti volti alla produzione di chimere e di ibridi
a partire da materiale genetico umano e animale;
in merito alla ricerca e all'applicazione militare:
43. invita a estendere a tutti i possibili settori di applicazione
dell'ingegneria genetica la "Convenzione sul divieto della
messa a punto, fabbricazione e conservazione di armi batteriologiche
(biologiche) e di armi a base di tossine nonché sulla distruzione
di tali armi" del 10 aprile 1972:44. chiede di vietare per
legge la ricerca sulle armi biologiche, abbandonando la distinzione,
scientificamente insostenibile, fra la ricerca a fini offensivi
e quella a fini difensivi, tuttora presente nella Convenzione del
1972;
in merito a problemi relativi alla sicurezza:
45. si attende l'elaborazione e l'adozione di specifiche direttive
sulla sicurezza di laboratorio per quanto concerne gli impianti
destinati alla ricerca genetica e i corrispondenti luoghi di produzione,
direttive che contengano norme vincolanti:
per i contatti con microorganismi patogeni e la classificazione
dei microorganismi (compresi gli organismi modificati con le tecniche
dell'ingegneria genetica) e degli agenti patogeni in relazione ai
pericoli legati al contatto con essi e soprattutto alle loro capacità
di interazione con altri organismi;per le qualifiche comprovate
del personale occupato, che devono metterlo costantemente in grado
di affrontare adeguatamente i pericoli sinora ignoti di queste nuove
tecnologie;
46. chiede di vietare la liberazione dí organismi geneticamente
modificati in attesa che la Comunità emani norme di sicurezza
vincolanti e invita le proprie commissioni competenti a esaminare
l'opportunità di chiedere un divieto totale, visto il rischio
biologico residuo, che risulta in ultima analisi non quantificabile
né qualificabile;
47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione
e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione,
ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché al Segretario
generale del Consiglio d'Europa.
(1) Discussioni n. 2-321, pag. 45.
(2) Doc. A2-134/86, risoluzione del 16 febbraio 1987, Gazzetta Ufficiale
n. C 76 del 23 marzo 1987.
(3) Parere del Parlamento del 15 febbraio 1989 (vedi Processo verbale
in tale data, parte seconda, punto 10).
Risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione umana
7 Settembre 2000
B5-0710, 0751, 0753 e 0764/2000Testo approvato nella
seduta del Parlamento Europeo del 7 settembre 2000
PE 293.798Il Parlamento europeo,
- vista la proposta del governo del Regno Unito di autorizzare la
ricerca medica che fa uso di embrioni creati mediante la tecnica
di sostituzione dei nuclei cellulari (la cosiddetta "clonazione
terapeutica"),
- viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici
e giuridici dell'ingegneria genetica1 e sull'inseminazione artificiale
"in vivo" e "in vitro"2, del 28 ottobre 1993
sulla clonazione di embrioni umani3, del 12 marzo 1997 sulla clonazione4,
del 15 gennaio 1998 sulla clonazione umana5 e del 30 marzo 20006,
- viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei diritti umani e della dignità dell'essere umano con riguardo
alle applicazioni biologiche e mediche - Convenzione sui diritti
umani e la biomedicina - e la propria risoluzione del 20 settembre
1996 sull'argomento7, e visto altresì il protocollo aggiuntivo
che proibisce la clonazione di esseri umani,
- vista la Raccomandazione 1046 dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa sull'impiego di embrioni umani,
- visti il Quinto programma quadro di ricerca della Comunità
e i relativi programmi specifici,
- vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche8,
A. considerando che la dignità umana e il conseguente valore
di ciascun essere umano sono gli obiettivi primari degli Stati membri,
come sancito da molte moderne costituzioni,
B. considerando che l'indiscutibile esigenza di ricerca medica derivante
dai progressi realizzati nella conoscenza della genetica umana deve
essere controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali,
C. considerando che vi sono metodi alternativi alla clonazione embrionale
per curare malattie gravi, come ad esempio le tecniche che implicano
l'estrazione di cellule staminali da individui adulti o dal cordone
ombelicale dei neonati, e che vi sono altre cause patologiche esterne
che devono essere oggetto di ricerca,
D. considerando che il Quinto programma quadro e la decisione del
Consiglio 1999/167/CE del 25 gennaio 1999 che adotta un programma
specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione
intitolato "Qualità della vita e gestione delle risorse
biologiche" (1998-2002) affermano: "Parimenti, non sarà
condotta alcuna attività di ricerca intesa nel senso del
termine "clonazione", volta a sostituire il nucleo di
una cellula germinale o embrionale con quello della cellula di un
altro individuo o con una cellula embrionale o una cellula proveniente
da un embrione umano all'ultimo stadio di sviluppo",
E. considerando che è pertanto vietato utilizzare, direttamente
o indirettamente, fondi comunitari per finanziare questo tipo di
ricerca,
F. considerando che la precitata direttiva 98/44/CE afferma che
nella Comunità si è concordi sul fatto che l'intervento
genetico germinale sull'uomo e la clonazione di esseri umani costituiscono
una violazione dell'ordine pubblico e del buon costume;
G. considerando che una nuova strategia semantica cerca di indebolire
il significato morale della clonazione umana,
H. considerando che non vi è alcuna differenza tra clonazione
a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione e che qualsiasi
allentamento del divieto attuale creerà pressioni per ulteriori
sviluppi nella produzione e nell'utilizzo di embrioni,
I. considerando che questo Parlamento definisce la clonazione umana
come la creazione di embrioni umani con lo stesso patrimonio genetico
di un altro essere umano vivente o morto in qualsiasi stadio del
suo sviluppo senza distinzione possibile per quanto riguarda il
metodo seguito,
J. considerando che le proposte del governo del Regno Unito richiedono
il consenso dei membri di entrambi i rami del parlamento britannico,
che avranno il diritto di votare liberamente secondo coscienza sulla
questione,
1. ritiene che i diritti dell'uomo e il rispetto della dignità
umana e della vita umana debbano costituire l'obiettivo costante
dell'attività politica legislativa;
2. ritiene che la "clonazione terapeutica", che implica
la creazione di embrioni umani esclusivamente per scopi di ricerca,
ponga un profondo dilemma etico, rappresenti un passo senza ritorno
per quanto riguarda le norme della ricerca e sia in contrasto con
l'impostazione in materia di ordine pubblico adottata dall'Unione
europea;
3. invita il governo britannico a rivedere la propria posizione
sulla clonazione di embrioni umani e chiede agli onorevoli membri
del Parlamento del Regno Unito di esprimere il proprio voto secondo
coscienza e di respingere la proposta di autorizzare la ricerca
che fa uso di embrioni creati mediante trasferimento del nucleo
cellulare;
4. reitera il suo invito a tutti gli Stati membri a introdurre normative
vincolanti che vietino tutte le forme di ricerca su qualsiasi tipo
di clonazione umana sul loro territorio e prevedano sanzioni penali
per ogni violazione;
5. chiede con insistenza che vengano esplicati i massimi sforzi
a livello politico, legislativo, scientifico ed economico a favore
di terapie che impiegano cellule staminali derivate da soggetti
adulti;
6. ribadisce il suo appoggio alla ricerca scientifica biotecnologica
in campo medico, a condizione che essa sia controbilanciata da rigorose
limitazioni etiche e sociali;
7. reitera la sua richiesta di tecniche di inseminazione artificiale
umana che non producano un numero eccessivo di embrioni, al fine
di evitare di generare embrioni superflui;
8. chiede alle autorità nazionali e comunitarie competenti
di provvedere a che sia riaffermata l'esclusione degli elementi
umani dalla brevettabilità e dalla clonazione e di adottare
le necessarie misure regolamentari in tal senso;
9. invita la Commissione a garantire il pieno rispetto dei termini
del Quinto programma quadro e dei relativi programmi specifici,
e sottolinea che il modo migliore di dare attuazione alla decisione
in questione è garantire che nessun istituto di ricerca che
sia in qualche modo coinvolto nella clonazione di embrioni umani
ottenga finanziamenti a carico del bilancio UE per nessuno dei suoi
lavori;
10. ribadisce con forza l'idea che debba essere imposto un divieto
universale e specifico a livello di Nazioni Unite sulla clonazione
di esseri umani in tutti gli stadi di formazione e di sviluppo;
11. ritiene che una commissione temporanea costituita da questo
Parlamento per esaminare le questione etiche e giuridiche sollevate
dai nuovi sviluppi della genetica umana debba prendere come punto
di partenza i pareri già espressi nelle sue risoluzioni;
tale commissione dovrebbe esaminare questioni sulle quali il Parlamento
non ha ancora espresso una posizione chiara; i suoi poteri, la sua
composizione e la durata del suo mandato saranno definiti su proposta
della Conferenza dei presidenti, senza alcuna limitazione delle
competenze della commissione permanente responsabile per le questioni
attinenti al controllo e all'applicazione del diritto comunitario
in materia;
12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione
alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, ai
membri del Parlamento del Regno Unito e al Segretario generale delle
Nazioni Unite.1 GU C 96 del 17.4.1989, pag. 165.
2 GU C 96 del 17.4.1989, pag. 171.
3 GU C 315 del 22.11.1993, pag. 224.
4 GU C 115 del 14.4.1997, pag. 92.
5 GU C 34 del 2.2.1998, pag. 164.
6 "Testi approvati" in tale data, punto 9.
7 GU C 320 del 20.9.1996, pag. 268.
8 GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.7 Settembre 2000
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