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Linee guida in materia di procreazione medicalmente
assistita
Comunicato del 27 luglio 2004
Ministero della Salute
UFFICIO STAMPA
Procreazione medicalmente assistita: precisazioni
su Linee guida
In riferimento a notizie stampa relative alle "Linee
guida concernenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita" previste dalla legge
19 febbraio 2004 n. 40, si precisa che le suddette linee
guida sono state approvate all'unanimità dalla II
Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del
14 luglio 2004 e stanno completando, insieme al decreto interministeriale
sul consenso informato previsto dall'art. 6 della legge e al decreto
sulle modalità e termini di conservazione degli embrioni
previsto dall'art. 17 della legge, l'iter procedurale per la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale che avverrà appena possibile.
In merito alla diagnosi preimpianto si precisa che, secondo le linee
guida definite dal Ministro della Salute avvalendosi dall'Istituto
superiore di sanità, con l'ausilio di una Commissione consultiva
e con il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità:
è proibita ogni diagnosi preimpianto con finalità
eugenetica ossia di selezione per migliorare la razza;
ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati
in vitro dovrà essere di tipo osservazionale.
Scopo della diagnosi, infatti, secondo gli esperti,
è quello di informare la coppia sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e non di effettuare una selezione degli embrioni
sulla base di informazioni sul futuro dell'embrione dopo l'impianto
(suscettibilità allo sviluppo di una malattia).
La diagnosi preimpiantatoria invasiva, al contrario di quella osservazionale,
avrebbe, quindi, come diretta conseguenza la selezione dell'embrione.
L'autorizzazione all'esecuzione di questa tecnica contrasterebbe
con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 della legge.
La legge come tale non esclude specificamente la possibilità
di diagnosi preimpianto ma autorizza solo le manipolazioni dell'embrione
che abbiano finalità di diagnosi e terapia.
Oggi non esiste la possibilità di modificare il patrimonio
genetico dell'embrione tramite manipolazioni in vitro, ma in futuro
ciò potrebbe risultare possibile. Per questo la
legge prevede che le linee guida siano aggiornate periodicamente,
almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica.
Le indagini sull'embrione, che in virtù della loro natura
ancora sperimentale e dell'assenza di una
prospettiva terapeutica accettabile, non possono essere
attualmente autorizzate, qualora tali ostacoli vengano meno potranno
essere riconsiderate in una futura revisione delle linee guida.
Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di impianto degli
embrioni, secondo le linee guida qualora dall'indagine
vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo
di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa
la coppia ai sensi dell'art. 14 comma 5. Ove in tal caso
il trasferimento dell'embrione, non coercibile, non risulti attuato,
la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo
estinguersi.
Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile
per cause di forza maggiore relative allo stato di salute della
donna non prevedibili al momento della fecondazione e, comunque,
un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non trasferito
dovrà essere crioconservato in attesa dell'impianto che dovrà
avvenire prima possibile, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della legge.
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