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Quesiti referendari
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3 - Quesito 4
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM
PARZIALMENTE ABROGATIVI DELLA LEGGE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA
QUESITO REFERENDARIO PARZIALMENTE ABROGATIVO
“Per la tutela della salute della donna”
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana”;
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana”;
Articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità
o infertilità.”;
Articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate
da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico.”;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della”;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,”;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento
della fecondazione dell’ovulo”;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “,
di cui al comma 2 del presente articolo”;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico
e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave
e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione”,
nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile”?
COMITATO REFERENDUM PER L’AUTODETERMINAZIONE
E LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA - QUESITO REFERENDARIO PARZIALMENTE
ABROGATIVO
“Per l’autodeterminazione e la salute
della donna”
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste
dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità
o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate
da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento
della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico
e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave
e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione";
nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile".
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM
PARZIALMENTE ABROGATIVI DELLA LEGGE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA
QUESITO REFERENDARIO PARZIALMENTE ABROGATIVO
“Per consentire nuove cure per malattie come
l’Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie,
i tumori”
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente
da un’unica cellula di partenza, eventualmente”;
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa
collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”;
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o”;
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: “la crioconservazione
e”?
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM
PARZIALMENTE ABROGATIVI DELLA LEGGE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA
QUESITO REFERENDARIO PARZIALMENTE ABROGATIVO
“Per la fecondazione eterologa”
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione
del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione
del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza
a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente,
in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000
a 600.000 euro.”;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”
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